Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Per tutto il periodo del mandato di assessore e limitatamente a tale periodo al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista. L'assessore che cessa dall'incarico per revoca ovvero per dimissioni volontarie torna a ricoprire la carica di consigliere».

      2. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dalle elezioni amministrative dell'anno 2006.